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1) - Costituzione della SCUOLA ADLERIANA DI PSICOTERAPIA
L’Istituto Alfred Adler di
Milano, vista la disciplina concernente il riconoscimento
degli Istituti contenuta nell’articolo 3,
comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, ha
deciso di costituire nel proprio ambito una scuola
di specializzazione post-universitaria in psico-terapia
analitica per medici e psicologi, denominandola
SCUOLA ADLERIANA DI PSICOTERAPIA dell’ISTITUTO
ALFRED ADLER DI MILANO.
La Scuola Adleriana di Psicoterapia
dell'Istituto Alfred Adler di Milano (da questo
punto in poi definita nel presente documento solamente
come "Scuola") è stata riconosciuta
dal Ministero dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 16 novembre
2000 e il relativo Decreto è stato pubblicato
sul supplemento ordinario n. 214 della "Gazzetta
Ufficiale" n. 298, il 22 dicembre 2000.
La Scuola è regolata dallo
Statuto dell’associazione, dal presente regolamento
e, in quanto essi non dispongano, dal Codice Civile
e dalle leggi vigenti.
Sono organi della Scuola: il Comitato
scientifico, il Comitato esecutivo e il Consiglio
dei Docenti.
- Articolo
2) - Finalità della Scuola
La Scuola si propone di trasmettere
le conoscenze teoriche e le tecniche cliniche della
Psicologia Individuale di Alfred Adler, aggiornate
con le più recenti revisioni, agli aspiranti
operatori del settore psicoterapico che ne condividano
i presupposti dottrinali.
- Articolo
3) - Gestione e amministrazione della Scuola
Gestore della Scuola è l’Istituto
Alfred Adler di Milano che, essendone titolare,
nomina il Comitato esecutivo, cui delega i poteri
necessari per l'ordinaria amministrazione.
- Articolo
4) - Composizione del Comitato esecutivo
Il Comitato esecutivo è
composto dal Direttore, dal Vice Direttore e Responsabile
didattico e dal Responsabile amministrativo.
. 4.1) Compiti e doveri del Comitato esecutivo
Il Comitato esecutivo provvede
alla gestione ordinaria e straordinaria della Scuola
e ne dà periodicamente comunicazione al Consiglio
Direttivo dell'Istituto.
Il membri del Comitato esecutivo,
congiuntamente, stabiliscono il mansionario dei
tutor e del personale di segreteria.
. 4.2) Compiti e doveri del Direttore e
Rappresentante legale
La Scuola è retta da un
Direttore, nella figura dello stesso Direttore dell'Istituto
Alfred Adler di Milano.
Il Direttore, assumendo, con firma
libera, la rappresentanza legale della Scuola, è
quindi investito, come prevede lo Statuto, dei poteri
necessari per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione.
. 4.3) Compiti e doveri del Vice Direttore
e Responsabile didattico
Il Direttore, sentito il parere
del Consiglio Direttivo dell’Istituto Alfred
Adler di Milano, nomina un Vice Direttore con funzioni,
anche, di Responsabile didattico. Il Vice Direttore
assume inoltre l'incarico di Rappresentante del
Comitato scientifico .
Il Direttore, e il Vice Direttore
provvedono all’impostazione del programma
scientifico e delle iniziative interne della Scuola.
Il Vice Direttore, per quanto compete
alle sue funzioni di Responsabile didattico, utilizza
il personale di segreteria e ausiliario, può
nominare un bibliotecario, costituire Commissioni
attinenti all'insegnamento e quant'altro occorra
al buon funzionamento didattico e formativo della
Scuola.
Il Vice Direttore, sempre nella
sua veste di Responsabile didattico, cura il calendario
di ciascun anno accademico, sceglie e contatta i
docenti, assegnando a ciascuno il monte ore e il
piano di lavoro. Ha il compito di favorire la qualità
dei rapporti fra gli allievi e i docenti, predisponendo
eventuali verifiche.
Il Vice Direttore decide liberamente
in merito ai seminari interni, previa ratifica del
Direttore.
Il Vice Direttore, inoltre, deve
vicariare le funzioni del Direttore per le ipotesi
di sua assenza o impedimento o, per incarico del
Direttore stesso, sostituirlo, in tutte le mansioni,
in circostanze straordinarie. In tale caso, è
necessario un atto di delega sottoscritto dal Direttore.
Il Vice Direttore e Responsabile
didattico, nel caso non facesse parte del Consiglio
Direttivo dell'Istituto, partecipa, con funzione
consultiva senza diritto di voto, alle sedute del
Consiglio stesso.
. 4.4) Compiti e doveri del Responsabile
amministrativo
Il Vice Direttore organizzativo-amministrativo
dell'Istituto Alfred Adler di Milano assume d'ufficio
la carica di Responsabile amministrativo della Scuola,
con il compito di provvedere all'amministrazione
e alla contabilità ordinaria dell'istituzione.
Il Responsabile amministrativo
della Scuola si occupa della stipula e del rinnovo
dei contratti con gli allievi, con i docenti, con
il personale di segreteria e ausiliario e provvede
al pagamento delle spettanze annuali dei docenti
e del personale, nei tempi che ritiene più
opportuni e compatibili con i movimenti di cassa.
Riscuote, alle scadenze stabilite,
le rate che gli allievi devono versare per la frequenza
alla Scuola.
Provvede alla stesura e al rinnovo
dei contratti d'affitto, badando alla data delle
loro scadenze e a quelle di tutti gli altri contratti
sottoscritti dalla Scuola.
Cura la stipula e il rinnovo delle
convenzioni con le strutture e gli enti accreditati
per il tirocinio degli allievi, delegando, se occorre,
il compito a collaboratori di sua fiducia.
Decide, infine, l'acquisto di tutto
quanto necessiti al buon funzionamento dell'istituzione.
- Articolo
5) - Il Consiglio dei Docenti
La formazione, gli insegnamenti
teorici e la supervisione delle attività
psicoterapeutiche sono affidati a docenti e a ricercatori
universitari italiani o stranieri e a laureati nelle
specifiche materie con qualificata e documentata
esperienza nel settore della psicoterapia.
I docenti delle materie teoriche
e i didatti supervisori delle attività psicoterapeutiche
costituiscono il “Consiglio dei Docenti della
Scuola”.
- Articolo
6) – Il Comitato scientifico
II Comitato scientifico della Scuola
è composto da un docente universitario, senza
funzioni di insegnamento nelle discipline indicate
dall’articolo 8, comma 3, del Decreto n. 509
dell’11 dicembre 1998, dal Direttore e dal
Vice Direttore, quale Rappresentante del Comitato
scientifico presso il Consiglio dei Docenti della
Scuola.
Il Comitato Scientifico presenterà
ogni anno al Ministero dell'Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, come specificatamente richiesto,
una relazione illustrativa sull’attività
scientifica e didattica svolta nell’anno precedente
e sul programma per l’anno successivo.
- Articolo
7) - Criteri di ammissione degli allievi
La Scuola pubblica annualmente
un bando di ammissione per un numero di 15 allievi.
Possono essere ammessi ai corsi i laureati in medicina
e chirurgia o in psicologia, che risultino già
iscritti ai rispettivi albi professionali o che
conseguano il titolo di abilitazione professionale
entro la prima sessione utile successiva all’effettivo
inizio dei corsi.
Alla domanda di ammissione, redatta
su moduli predisposti dalla segreteria, deve essere
allegato un curriculum comprendente:
- certificato di laurea in medicina e chirurgia
o in psicologia con voto;
- certificato di iscrizione all’Albo dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri o all’Albo degli Psicologi
(se già conseguito il titolo di abilitazione
professionale);
- eventuali esperienze teoriche e/o cliniche precedenti,
documentate (anche in copia);
- autocertificazione in carta libera attestante
l’autenticità della documentazione
presentata e la veridicità dei dati forniti.
I criteri di ammissione si baseranno
sulla valutazione dei titoli del candidato e su
un colloquio motivazionale.
- Articolo
8) - Durata dei corsi
I corsi hanno una durata quadriennale
e si articolano in un primo biennio prevalentemente
teorico e propedeutico, in grado di dare spazio
alle diverse materie che concorrono a formare l’impalcatura
culturale di base di ogni medico o psicologo che
desideri formarsi in una disciplina psicoterapeutica,
e in un secondo biennio che si sviluppa, per contro,
su un piano più caratterizzante, specificamente
a orientamento individualpsicologico, in grado di
favorire la crescita professionale del futuro psicoterapeuta
di formazione adleriana, ulteriormente affinata
dall’analisi personale, che la Scuola, proprio
perché a indirizzo dinamico, ritiene indispensabile.
Il monte ore annuo è di
500 ore, comprensive di almeno 100 ore di tirocinio
presso strutture o enti accreditati, convenzionati
con la Scuola.
- Articolo
9) - Esami annuali, attribuzione di "crediti"
e "debiti", diploma finale
Il Consiglio dei Docenti predispone
un apposito “libretto di formazione”
che consente il controllo delle attività
svolte in vista degli esami annuali e finali, ivi
compresa la formazione personale, finalizzata al
conseguimento di adeguate competenze nell’ambito
della relazione interpersonale e specificatamente
psicoterapeutica.
Al termine di ogni anno accademico
sono previsti un elaborato scritto e un esame orale
incentrato sugli insegnamenti impartiti nell’anno.
Il superamento delle prove e la
frequenza di almeno il 75% delle ore previste consentiranno
l’ammissione all’anno successivo.
La Scuola, in considerazione delle
nuove normative sui "crediti" e sui "debiti",
può attribuire agli allievi, in relazione
al profitto e alla frequenza dell'anno in corso,
dei "crediti", spendibili nell'anno successivo
o, al termine del percorso formativo, a vantaggio
del voto finale. Al contrario, agli allievi con
problemi di profitto o di frequenza, la Scuola assegnerà
dei "debiti", recuperabili in tempi successivi.
Al compimento del quarto anno,
per conseguire il “Diploma finale”,
l’allievo, superate tutte le prove relative
agli insegnamenti dell’ultimo anno, dovrà
discutere una tesi, assegnatagli all’inizio
dell’ultimo anno del corso di specializzazione,
o un caso clinico, dimostrando di possedere conoscenze
teoriche, capacità cliniche e attitudini
personali.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO dell'ISTITUTO ALFRED ADLER
DI MILANO -
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Aggiornamenti e modifiche apportati dal Consiglio
Direttivo dell'Istituto Alfred Adler di Milano al
testo originale l' 11 gennaio 2005 ) |
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Ultimo aggiornamento: 17/07/08 | |
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